Art. 6.

      1. Le quote degli incassi lordi, dedotta la percentuale di cui all'articolo 4, devono essere ripartite nel seguente modo:

          a) il 70 per cento al comune dove ha sede la casa da gioco, con l'obbligo per

 

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l'amministrazione comunale di destinare tale importo ad attività promozionali e strutture di tipo turistico altamente qualificate. Il comune di Gardone Riviera è obbligato a destinare almeno il 20 per cento della quota ad esso spettante alla Fondazione del Vittoriale degli Italiani per promuovere attività in campo culturale nei settori di sua specifica competenza;

          b) il 10 per cento alla comunità montana in cui ha sede la casa da gioco, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

          c) il 20 per cento alla regione Lombardia, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

      2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo è effettuato dai comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.